Statuto

Art.1

E’ costituito l’Ente Culturale Schola Cantorum “SAN LORENZO MARTIRE” con sede in San Lorenzello, Vicolo Panella n.2. L’Ente è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2

L’Ente ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Art.3

La durata dell’Ente è illimitata.

Art. 4

Lo scopo fondamentale dell’Ente è la ricerca è l’acquisizione di una cultura musicale sacra e popolare nell’ambito della realtà locale, l’attuazione di concerti e di manifestazioni musicali per mantenere in vita le tradizioni locali. L’Ente è diretto a programmare tutte le iniziative ed attività volte ad incentivare il turismo e l’economia locale.

Art.5

L’Ente può promuovere convegni di studio ed assemblee di cittadini, anche non aderenti ad esso, per la migliore tutela di valori ambientali e sociali. Può, inoltre patrocinare ed attuare tutte le iniziative di natura culturale, folkloristiche, etc.

Art. 6

L’Ente nel suo seno gestisce la Schola Cantorum che è composta da 50 cantori, il cui funzionamento sarà disciplinato da un regolamento interno che non sarà in contrasto con le norme del presente statuto.

Art. 7

Il patrimonio dell’Ente sarà costituito:

  • Quote iscrizioni dei soci;
  • Sovvenzioni pubbliche e private.

Art.8

L’Ente deve essere autonomo, deve autogestirsi e non sarà vincolato ad alcuna amministrazione o ente locale.

Art. 9

Possono essere soci dell’Ente cittadini italiani e stranieri residenti in Italia.

Art.10

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

La qualifica di socio può venir meno per:

  • Dimissioni;
  • Delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
  • Indegnità;
  • Ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 12

L’importo della quota pro capite per i soci viene stabilito dal Consiglio direttivo, anno per anno ed approvato dalla Assemblea contestualmente al bilancio di previsione. ( Per la prima volta tale quota viene determinata nell’atto costitutivo nell’importo di lire ventimila), mentre per i soci cantori di cui all’art.6 ,viene determinata in lire diecimila.

Art.13

Organi dell’Ente sono:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio direttivo
  • Il Presidente

Art. 14

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per stabilire il programma, ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, che dureranno in carica tre anni. Potrà essere convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o venga richiesto da almeno un terzo dei soci, L’Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli aderenti all’Ente.Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.Le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti.

Art. 15

Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Ente per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza
  • nominare nel suo seno il vice Presidente.

Art 16.

Il consiglio direttivo è composto da 13 membri,dura in circa tre anni, è rinnovabile ed è eletto dall’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono:

  • Il Presidente;
  • Il segretario;
  • Il Consulente organizzativo;
  • Il Parroco;
  • Sette soci;
  • Il rappresentante della Schola Cantorum designato dai componenti della Schola stessa;
  • Il rappresentante dell’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco o suo delegato.

Art. 17

Il Presidente rappresenta l’Ente e presiede le riunioni dell’Assemblea.

Art. 18

Il Segretario coordina i lavori del Consiglio direttivo e svolge tutto quanto è necessario per l’ordinata attività dell’Ente. Redige il bilancio preventivo e consuntivo ed è responsabile della gestione dei fondi,comunque pervenuti all’Ente.

Art. 19

Il consulente organizzativo è incaricato di predisporre i programmi di ogni manifestazione e iniziativa che l’Ente si propone di attuare.

Art. 20

Il Parroco è membro di diritto del consiglio direttivo.

Art.21

I soci fruiscono di tutte le attività promosse dall’Ente, fanno parte dell’Assemblea e sono elettori attivi e passivi alle cariche direttive.

Art.22

L’assemblea elegge il consiglio direttivo che per la prima volta viene nominato nell’atto costitutivo dell’Ente.Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai tempi ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Preghiera del Socio

O glorioso San Lorenzo,

nostro Patrono,

a te ci affidiamo noi soci dell’Ente Culturale Schola Cantorum

che a te s’intitola.

 

Una scintilla di quel fuoco,

con il quale hai testimoniato la tua fedeltà a Cristo Signore,

illumini il nostro spirito nell’arduo cammino

nel buio delle alterne vicende umane;

guidi le nostre molteplici iniziative ed attività,

che si sforzano di coniugare fede e cultura.

 

La tua generosità giovanile,

che ti ha fatto aperto alle necessità del prossimo,

ci sia di esempio nei nostri rapporti sociali

e ci renda fiamma di speranza per quanti,

avvicinandoci, attendono aiuto.

Con la tua protezione.

AMEN